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Chiarimenti sugli Incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

L’INPS, con circolare n. 5 del 13 gennaio 2010, ha chiarito le condizioni per gli incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

A quest’ultimi spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

Questa norma di legge è stata introdotta nel nostro ordinamento come incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.

Il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009, così recita: “Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223.  …(omissis) …

L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

L’incentivo non spetta se:

  • l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
  • tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. In tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;

L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:

  • abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
  • abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009;
  • abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.

In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.

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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Norme e Leggi