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Indennità di Maternià per le Lavoratrici Sospese o Disoccupate da meno di 60 giorni

Secondo il TU l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal contratto a termine o di cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia «normale» che «anticipato».

In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001 il diritto all’indennità di maternità viene riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità sia «normale» che «anticipato».

Alle lavoratrici gestanti, che all’inizio del congedo per maternità risultano sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, spetta il normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità.

Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto:
• delle assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti competenti;
• dei periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del bambino dei quali la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito a una precedente maternità;
• del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
• del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento.

Per le lavoratrici agricole a tempo determinato, l’indennità spetta per i periodi di congedo di maternità che hanno inizio entro 60 giorni dalla data di cessazione dell’efficacia dell’iscrizione (31 dicembre) negli elenchi anagrafìci di rilevamento.

Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni
Qualora il congedo di maternità abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità di maternità è riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data di inizio del congedo di maternità, in godimento del trattamento di disoccupazione. Ovviamente il trattamento di disoccupazione viene sostituito dall’indennità di maternità.

Le stesse regole valgono anche nel caso di fruizione dell’indennità di mobilità; anche il questo caso la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità in luogo di tale trattamento.

Una fattispecie particolare è quella relativa alla percezione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. In tal caso, pur non risultando alcuna disposizione ufficiale da parte dell’INPS, lo stesso Istituto ha però ritenuto di non accogliere domande di liquidazione dell’indennità di maternità per lavoratrici che erano sospese da oltre 60 giorni e che nello stesso anno solare hanno fruito dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Solo nel caso delle lavoratrici dello spettacolo l’Istituto ha esplicitamente affermato (circolare n. 254 del 20 settembre 1994) tale esclusione sulla base della non precisa collocazione temporale di tali giornate di disoccupazione.

La lavoratrice che si trova disoccupata da oltre 60 giorni alla data di inizio del congedo di maternità, ma non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino versati o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione obbligatoria per l’indennità di maternità.

Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni
La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio del congedo di maternità ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio del congedo di maternità stesso risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.
Ovviamente il trattamento di integrazione salariale viene sostituito dall’indennità di maternità.

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Scritto da Patrizia e inserito nella categoria: Contratti di Lavoro, Norme e Leggi

  • claudia

    Eseendo in godimento di indenità di disoccupazione son’ entrata in maternità obbligatoria oltre 60 giorni dal ultimo raporto di lavoro, ( ho lavorato nelle scuole publiche). Ma L’INPS non mi ha accolto la domanda di liquidazione dell’indennità di maternità proprio perchè ho lavorato nelle scuole.

  • carmine

    Ciao Claudia,
    anche noi stiamo affrontando la burocrazia per la richiesta di congedo di maternità obbligatoria:mia moglie inizia la maternità obbligatoria in stato di disoccupazione da non oltre 60 gg dall’ultimo contratto con la scuola comunale(pubblica quindi). Da quello che ho letto (vedi art. 24 comma 2 del DL151/2001) dovremmo rivolgerci direttamente alla scuola (essendo pubblica) e non l’INPS. Credo perchè la scuola pubblica farà riferimento all’INPDAP e non all’INPS.