Novità in materia di Apprendistato Professionalizzante
Con l’Accordo interconfederale del 9 febbraio 2010 sono state definiti i contenuti relativamente alla formazione interne legata nel settore della piccola-medio impresa.
L’accordo, firmato da Confapi con Cgil, Cisl e Uil in data 9 febbraio 2010 , stabilisce il contenuto dell’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 , il quale prevede che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante siano rimessi integralmente ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) o agli Enti bilaterali, che definiscono la nozione di formazione aziendale, determinando la durata e le modalità di erogazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo.
Chiarendo che per “formazione esclusivamente aziendale” : si intende la formazione interamente gestita dall’azienda, anche esternamente tramite soggetti terzi, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. Viene precisato che l’Accordo andrà recepito e implementato nei singoli contratti collettivi nazionali di categoria.
Le aziende che stipulano nuovi contratti di apprendistato professionalizzante prima del recepimento, applicano l’Accordo stesso a condizione che il piano formativo individuale non sia in contrasto con i contenuti, le declaratorie e mansioni previste dal contratto di categoria. Le aziende che hanno, già, in essere contratti di apprendistato professionalizzante, possono modificare il piano formativo individuale adeguandolo a quanto previsto dall’Accordo in oggetto, d’accordo con l’apprendista e con le OO.SS. territoriali.
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Scritto da Patrizia e inserito nella categoria: Contratti di Lavoro, Notizie sul Lavoro