Indennità di Congedo Parentale per Lavoratrici Autonome
E’ una indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici autonome per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino chiamata più precisamente “congedo parentale”.
In caso di adozione o affidamento sia nazionali che internazionali, l’indennità è pagata per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i 12 anni di età.
L’indennità non spetta ai papà Lavoratori Autonomi, al contrario invece se i papà sono dipendenti possono chiedere loro il congedo parentale per la nascita del figlio qualora le mamme non possono per varie esigenze abbandonare il posto di lavoro.
Più precisamente alle lavoratrici autonome spetta una indennità economica pari al 30 % della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
L’indennità è pagata per 3 mesi di congedo parentale, continuativo o frazionato, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Per i periodi di congedo parentale spetta la contribuzione figurativa di cui abbiamo parlato in precedenza; inoltre è necessario però chiedere per tali periodi la sospensione dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps.
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Scritto da Patrizia e inserito nella categoria: Norme e Leggi
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