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INPS:procedura di domande relative allo sgravio contributivo

L’INPS ha comunicato che dalle ore 15,00 del 21 giugno alle ore 23,00 del 11 luglio 2010 potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML- le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2009.

Con circolare n. 39/2010 sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo  previsto dalla legge n. 247/2007 e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio relativamente agli importi corrisposti nell’anno 2009.

Con il messaggio n. 14586/2010, sono state trasmesse le specifiche tecniche per la composizione dei flussi XML contenenti molteplici domande di ammissione al beneficio.

Con il successivo messaggio n. 15238/2010 è stato fornito il manuale utente della procedura in oggetto ed è stata avviata una fase sperimentale  per l‘acquisizione e l’invio delle domande di sgravio.

Da considerare tutte le precisazioni fatte dall’INPS:

  • Nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
  • laddove, nel corso del 2009, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2008, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;
  • nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) – che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – con estinzione del soggetto incorporato, le richiesta di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
  • nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – senza l’estinzione del soggetto cedente – sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
  • le aziende – che, nel corso del 2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività – potranno, comunque, richiedere  l’incentivo;
  • con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% – entro cui può operare lo sgravio – trova il suo limite nel massimale medesimo;
  • le imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
  • le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società;
  • l’indirizzo email del datore di lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nella domanda inviate tramite form on line che con file XML;
  • nella domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.

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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Norme e Leggi