INPS: pensione ai parasubordinati
Con la Circolare n. 98 del 26 luglio 2010, l’INPS interviene in tema di pensione ai parasubordinati ammettendo, anche per i co.co.co., gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali, la possibilità di richiedere il riscatto dei periodi contributivi prescritti, per i quali il committente non abbia versato i contributi.
In particolare, l’INPS precisa che, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore può autonomamente chiedere la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi.
La facoltà di costituzione di rendita è estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla Legge 8 agosto 1995 n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione.
E’ opportuno precisare che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell’ambito della Gestione Separata, l’ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.
In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.
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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Notizie sul Lavoro