Comunicazione obbligatoria: chiarimenti
La materia delle comunicazioni obbligatorie è parzialmente modificata dal Collegato lavoro 2010, che interviene nel settore del turismo e nel settore della pubblica amministrazione.
Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007.
Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.
Per le comunicazioni del settore del turismo, il Collegato lavoro introduce delle procedure semplificate laddove si legge che: “Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro“.
Per le comunicazioni della pubblica amministrazione, il Collegato lavoro introduce una disposizione che semplifica gli obblighi a loro carico in caso di costituzione, variazione e risoluzione del rapporto di lavoro.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, come le Agenzie di lavoro somministrato, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Norme e Leggi