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Limiti d’età nei concorsi

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.”
“Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’ammissione ai concorsi pubblici.”

Questi sono due comma della Legge n. 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 – Supplemento ordinario) dove viene fissata la regola di accesso ai concorsi pubblici.
Tuttavia, sbirciando nei bandi delle pubbliche amministrazioni, il limite d’età è un criterio pre selettivo presente, che, come è facile constare nel web, ha creato molta partecipazione nei forum di discussione sul tema. Discussioni animate da molta rabbia e senso di frustrazione, perchè il limite è interpretato come un atto di discriminazione vera e propria. Esiste una direttiva europea che vieta espressamente la discriminazione per età sia nel campo pubblico che privato, recepita nel nostro ordinamento il Dlgs 216/03:

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216

“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parita’ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’eta’ e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche’ tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2.
Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita’ di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’eta’ o dell’orientamento sessuale (continua…)

Difronte a tale incongruenza molte sono le petizioni on line che con poco risultato hanno cercato di obiettare a tale sbarramento, che non considera neppure l’assetto sociale italiano attuale, ricco di neolaureati over trenta e disoccupati di ritorno.
L’invito è quello di leggere bene i bandi e qualora si ritenga possa esserci una violazione della parità di accesso ai concorsi, obiettare con una istanza al TAR.

Fanno eccezione i casi di concorso che prevedono il reclutamento di personale nelle forze armate o i casi di amministrazioni che offrono contratti di formazione lavoro, dove per legge, l’età massima dell’assunto è 32 anni. Ma quest’ultimo aspetto è un’altra storia…che merita attenzione e un approfondimento ad hoc.

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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Contratti di Lavoro, Norme e Leggi

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