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Esonero dall’obbligo di assunzione di un disabile

Con sentenza n. 29009 del 10 dicembre 2008, la Cassazione, pur decidendo sulla base della vecchia legge n. 482/1968, ha affermato che l’imprenditore è esonerato dall’obbligo di assunzione di un disabile allorquando si riscontri una impossibilità di adibizione dell’invalido in un’attività non pregiudizievole, per se stesso, per gli impianti e per gli altri lavoratori, o quando la minorazione lo renda incollocabile in qualsiasi settore dell’azienda, anche accessorio o collaterale.

Fonte: Stampa nazionale

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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Norme e Leggi

  • Max

    Fatemi capire: il disabile non è più tutelato da questo punto di vista? Quale datore di lavoro preferirebbe assumere un disabile anche poco grave?