Apprendisti finalmente l’indennità disoccupazione
L’articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all’atto della sospensione o del licenziamento, presso l’azienda interessata dalla crisi.
Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell’indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni.
In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l’apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l’apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.
Questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all’intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
In considerazione della tipologia di prestazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt’oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell’Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l’impiego.
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Scritto da Giovanni e inserito nella categoria: Comunicati Stampa, Norme e Leggi, Precari