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Comporto e licenziamento

Il comporto è il periodo in cui il datore di lavoro è obbligato alla conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia, superato questo limite temporale che è diverso da settore a settore, il datore di lavoro può procedere al licenziamento senza indicare nient’altro che il totale delle assenze, cioè non è necessario indicare puntualmente i giorni di assenza mese per mese. Non vi è nessun riferimento di legge alla tempestività del licenziamento allo scadere dei giorni di comporto, tuttavia se è ammissibile che il licenziamento avvenga a distanza di pochi giorni al fine di consentire degli ulteriori controlli, diventa illegittimo se intimato a distanza di mesi, in quanto fa presumere che non ci sia volontà al licenziamento e si è disposti ad aspettare il rientro del lavoratore, non c’è infatti un obbligo di licenziamento ma solo una facoltà.

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Scritto da Giovanni e inserito nella categoria: Varie

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