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Cassazione: Richiesta del lavoratore tramite richiesta ex art. 410 cpc

Con sentenza n. 20560 del 24 settembre 2009, la Cassazione ha affermato (riferendosi alla impugnativa di contratti a termine reiterati di dipendenti delle poste) che la sospensione dell’obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno allorchè il lavoratore, deducendo l’invalidità del termine e l’unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione dell’imprenditore la propria prestazione lavorativa.
Si deve perciò considerare raggiunta la prova di questa disponibilità, rilevante ai fini della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni, con la comunicazione inviata dal ricorrente alla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del Lavoro nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione postulato dalla normativa sul rito del lavoro e portata a conoscenza del datore di lavoro nell’ambito di tale procedura.

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Scritto da marianna e inserito nella categoria: Norme e Leggi