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SIAE… ma bisogna pagare anche l’ENPALS

Non tutti sanno che chi ha il piacere di far esibire degli artisti nel proprio locale, oltre a dover assolvere agli obblighi ormai noti nei confronti della SIAE, dovrebbe assolvere anche quelli nei confronti dell’Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico).A questo Ente a differenza di altri istituti previdenziali ai fini dell’obbligo contributivo, non ha alcuna rilevanza che l’iscritto all’Enpals presti attività lavorativa di tipo subordinato o di tipo autonomo, in quanto si parla genericamente di lavoratore dello spettacolo.

Ogni musicista che offra determinate prestazioni artistiche, sia professionali o amatoriali, dovrebbe avere una propria posizione Enpals anche se lavoratore autonomo dello spettacolo, L’istituto infatti assegna un numero di matricola ad ogni iscritto.Per poter esebirsi vi è l’obbligo del Certificato di Agilibilità documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali i lavoratori dello spettacolo artisti, musicisti e tecnici, in relazione  ad uno o più eventi. La custodia del certificato è in carico al Committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.L’obbligo del versamento dei contributi previdenziali che è la diretta conseguenza dell’ obbligo assicurativo, sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un’altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro. L’onere contributivo grava sia sul lavoratore – mediante una trattenuta sulla retribuzione – sia sul datore di lavoro. L’obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall’obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione. In particolare, l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all’ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene assolto, in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione pensionistica (IVS) dovuta  tramite il modello F24 e,  in via amministrativa, con la presentazione della denuncia 031/R mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati.Tuttavia il comma 188 della legge finanziaria del 2007 e le successive Circolari Enpals n. 6/2007 e 2/2008 stabiliscono che chi ha particolari requisiti può essere esentato dagli obblighi contributivi e di agibilità Enpals facendo però molta attenzione agli altri obblighi nei confronti degli altri enti ed a quelli fiscali che rimangono sempre in essere. Inoltre, i committenti che chiamano ed esibirsi soggetti che si vogliono avvalere dell’esenzione, dovranno preventivamente accertare gli effettivi requisiti oggettivi e soggettivi del musicista idonei per l’esenzione, in quanto un errato controllo può configurare lavoro nero. Lavoro Nero che si configura sempre se manca il certificato di agibilità e i lavoratori non rientrano tra quelli esenti. Un altro pensiero va ai gruppi musicali l’obbligo riguarda ogni singolo componente, non basta che uno stia a posto per regolarizzare il gruppo ognuno deve avere la propria agibilità e matricola Enpals.

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Scritto da Giovanni e inserito nella categoria: Esperienze

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