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Apprendistato Professionalizzante

Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall’art.23 del decreto legge n.112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

In particolare, la circolare interviene su:
1. Durata del contratto
2. Trasformazione anticipata del rapporto
3. Formazione esclusivamente aziendale
4. Formazione e responsabilità del datore di lavoro
5. Sottoinquadramento e profili retributivi
6. Cumulabilità dei rapporti di apprendistato

Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 ha abrogato esplicitamente:
1. La comunicazione all’amministrazione dei dati dell’apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art.1 DM 7 ottobre 1999)
2. Le informazioni da dare alla famiglia dell’apprendista e la comunicazione all’ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt.21 e 24 DPR 1668/1956)
3. La visita sanitaria prima dell’assunzione come apprendista (art.4 legge 25/1955).

Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003. La normativa prevede che possano essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante, permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.



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