La lettera di dimissioni

A volte può sorgere la necessità di dover interrompere un contratto di lavoro ancora in corso. Le motivazioni possono essere diverse: nuove opportunità lavorative a portata di mano, voglia di provare esperienze nuove, problematiche intollerabili sorte nello svolgimento della propria mansione. Qualunque sia la ragione, nel caso in cui si decida di interrompere un contratto di lavoro in atto, è necessario procedere regolarmente scrivendo una lettera di dimissioni (D.L. 112/08, con cui viene abrogata la L. 188/07).

La comunicazione va fatta al proprio datore di lavoro – oppure all’ufficio Risorse Umane (o  del personale) nel caso di aziende più grandi – con un preavviso solitamente indicato nel contratto di assunzione e comunque seguendo le norme previste dai CCNL perché essa abbia un valore legale riconosciuto.

I CCNL stabiliscono infatti la necessità della lettera per poter definire formalmente, in modo certo e dettagliato, la decisione di non proseguire il rapporto di lavoro in essere e le modalità con cui esso si andrà ad estinguere.

Di solito, se si lavora in azienda e si ha la possibilità di relazionarsi con il datore di lavoro o con un ufficio del personale, la lettera di dimissioni può essere consegnata a mano in duplice copia: una per l’azienda e l’altra per il lavoratore stesso, che conserverà controfirmata, come prova della sua posizione regolarizzata.
In caso contrario, è necessario procedere attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

La lettera di dimissioni è un modo per far valere un diritto del lavoratore, ma è anche un dovere verso il datore di lavoro. Per questo motivo se per noncuranza non si presenta una lettera di dimissioni (o se si è impossibilitati a presentarla), oppure se si presenta una lettera di dimissioni senza concedere il preavviso, a farne le spese sarà il lavoratore stesso che sarà costretto a dover versare una penale pari alla retribuzione  che il lavoratore avrebbe percepito  lavorando nel periodo del mancato preavviso, salvo diversi accordi contrattuali in materia.

Pur essendo redatta in forma libera, ci sono diversi elementi da tenere in considerazione nella stesura di una lettera di dimissioni:

Il tono

A prescindere dalle cause che hanno portato alla fine del rapporto di lavoro, è indispensabile mantenere sempre un tono educato e cortese. Sia che effettivamente ci si lasci in ottimi rapporti che nel caso in cui la fine sia stata burrascosa. In quest’ultimo caso, evitare nella maniera più assoluta frecciate o recriminazioni che potrebbero portare ad impugnazioni o altre conseguenze spiacevoli;

è poi necessario inserire obbligatoriamente:

  • Il proprio nome e cognome ed il proprio indirizzo;
  • il nome e l’indirizzo dell’azienda (e non del datore);
  • la volontà di voler interrompere il rapporto di lavoro (o come dicono gli avvocati di recedere dal contratto), senza darne necessariamente spiegazione dettagliata;
  • la data di decorrenza delle dimissioni e, di coneguenza , l’ultima data di presenza;
  • la data di consegna della lettera;
  •  la propria firma;
  •  lo spazio per la firma del datore.

La parte restante della lettera di dimissioni varia a seconda del tipo di dimissioni rassegnate, vale a dire a seconda della causa che l’ha determinata.

Se sono dimissioni volontarie, è previsto il rispetto del preavviso oppure del pagamento della penale in assenza di preavviso.

Se invece avvengono per giusta causa (ad esempio mobbing, ingiurie, obblighi a trasferimenti senza motivazioni, mancato pagamento della retribuzione concordata, mancato pagamento dei contributi) il lavoratore può rassegnare le dimissioni anche senza preavviso. E non c’è alcuna conseguenza.

Le dimissioni hanno validità dal momento dell’accettazione, effettuata attraverso la firma del datore di lavoro.

L’unica differenza sul momento di validità si ha per la lettera di dimissioni effettuata da donne in gravidanza: in questo caso, per proteggere le donne lavoratrici e fare in modo che non ci siano dimissioni imposte dal datore, la legge prevede che le lettere presentate dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino devono essere convalidate  da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. In realtà dal 2012 la convalida è obbligatoria per tutte le dimissioni volontarie,

Da  questo sito è possibile visualizzare dei modelli di lettere di dimissioni a seconda che avvengano per giusta causa, con preavviso o senza preavviso.

4 commenti

  1. La ditta per cui lavoro da un anno non mi vuole fare la lettera di licenziamento, nonostante sono due settimane che faccio assenza ingiustificata e pochi minuti fa sono venuta a sapere che hanno fatto una lettera di dimissioni, senza che io ne sapessi qualcosa.
    Loro sapevano benissimo per quali motivi non mi sono presentata al lavoro in questo periodo: mobbing e le 12 buste paghe mai ricevute e non so nemmeno che fine abbiano fatto,nonostante per il resto sia tutto in regola.
    Oltretutto l’addetta all’ufficio del personale non si fa trovare mai in ufficio, ogni giorno mi viene comunicato che è in permesso, quindi così non potrò mai risolvere la questione buste paghe e cosa dichiaro poi al momento della dichiarazione dei redditi? Ho parlato anche con due sindacati nel frattempo e loro stessi mi hanno detto che non sanno come risolvere la situazione.
    Ma vi sembra normale sta cosa o sono tutti fuori di testa qui?

  2. Scusate, ho consegnato le dimissioni con poco preavviso rispetto al ccnl, sono cosciente dell’eventuale penale, ma ho trovato un altro lavoro.
    Le dimissioni sono state firmate dal Responsabile delle risorse umane ma non dal datore di lavoro, in quanto mi chiede la rateizzazione del Tfr e non me le vuole accettare, possono comunque essere considerate comunicate.
    Inoltre per l’ulteriore assunzione devo fare una procedura tramite il centro impiego.
    Vi prego aiutatemi.
    Grazie

  3. Salve vorrei una spiegazione per il mio caso: il mio datore di lavoro ha cambiato il mio tipo di orario di lavoro da full time 40 ore a part time a 20 ore a mia insaputa.
    Lo può fare? Quando me ne sono accorto e gliel’ho fatto presente dopo una settimana non mi hanno fatto più lavorare e hanno fatto una lettera di dimissioni a mia insaputa.
    Cosa posso fare grazie

    1. L’unica cosa che possiamo affermare è che a sua insaputa non si dovrebbe fare nulla.
      La cosa migliore è rivolgersi ad un sindacato, o a un avvocato.

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