Con sentenza nr. 7497 dello scorso 30 novembre, il Consiglio di Stato ha affermato che “I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione dato che, l’Amministrazione ha il potere di non procedere alla loro nomina o all’immissione in servizio dopo essere stati nominati, quand’anche abbia individuato anche le sedi in cui questo debba essere prestato”.
Il fatto ha riguardato dei lavoratori che, nonostante fossero risultati vincitori del concorso a 14 posti di vice dirigente tecnico della IX qualifica funzionale indetto dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e per questo, inseriti anche nella graduatoria finale approvata tra i vincitori del concorso, si erano visti negare l’assunzione dall’ente stesso.
La “mancata assunzione” è stata giustificata con la trasformazione dell’Amministrazione Autonoma in Ente pubblico economico; infatti, con decreto legislativo 9 luglio 1998 n. 283 veniva istituito l’Ente tabacchi italiani per lo svolgimento “della attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie”, mentre “ restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.
A seguito dell’avvenuta trasformazione, con decreto del febbraio del 1999 si disponeva di non “dare corso alle procedure concorsuali interne” attesa l’impossibilità di quantificare le effettive esigenze di personale dell’ Ente e quindi si stabiliva che fossero “privi di effetti giuridici” gli atti emanati in forza dei bandi di concorso nonché, esplicitamente, la già approvata “graduatoria del concorso interno a 14 posti” nella quale gli appellanti erano inseriti come vincitori. Venivano pertanto revocati tutti i concorsi interni già banditi dall’Amministrazione Autonoma compreso quello a 14 posti di vice dirigente tecnico “per motivi di uniformità tra le varie procedure concorsuali”.
Nel negare il diritto all’assunzione dei vincitori del concorso, il CdS precisa che, questo può avvenire “tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior ragione, quando, sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia posto come factum principis impeditivo di quella nomina o di quell’assunzione in servizio”.
Ma non solo. La Corte ritiene altresì che mancando un diritto soggettivo ad essere assunti, le aspettative professionali dei vincitori non devono essere risarcite.
Insomma, non solo i vincitori del concorso si sono visti negare la possibilità di avere un posto di lavoro, ma hanno dovuto aspettare la bellezza di oltre 10 anni, (risalendo i fatti all’anno 1996) per vedersela negare definitivamente!
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
Insomma, se metticaso non vince il raccomandato che doveva vincere, l’amministrazione puo’ non assumere il vincitore…