Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo dopo la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare
nove mesi per il lavoro stagionale, un anno per lavoro subordinato a tempo determinato, due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, due anni, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Lo straniero che soggiorna regolarmente nello stato Italiano da almeno 6 anni può ottenere la carta di soggiorno, che consente al titolare di fare ingresso in Italia senza il visto e di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, compreso l’esercizio del diritto elettorale quando previsto dall’ordinamento.
La riochiesta del permesso di soggiorno avviene tramite la Questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso in Italia. Alcune questure, tra cui Roma, Milano e Torino, consentono la ricezione delle domande anche presso altre strutture. Il permesso deve avere una motivazione identica a quella del visto.
Ogni Regione ne può accogliere un numero prestabilito dal decreto, anche in base alla domanda di lavoro del territorio.
C’è una nuova procedura per il rilascio ed il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno sottoforma di kit completo della modulistica da ritirare presso uno qualsiasi dei 14000 uffici postali, Comuni e Patronati abilitati, e poi riconsegnati poi negli gli uffici abilitati. La nuova procedura è obbligatoria per gli stranieri, mentre è facoltativa per i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo e l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità del documento, previa iscrizione nelle liste di collocamento. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, sempre prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, considerate le quote stabilite dai flussi di ingresso e il titolo di studio conseguito. La conversione può essere richiesta se lo studente straniero si è laureato in Italia, se ha conseguito un diploma di specializzazione, un dottorato di ricerca o un master universitario di primo o secondo livello.