Essere Agricoltori Disoccupati

22 Feb    Norme e Leggi

L’operaio agricolo, il coltivatore diretto, il bracciante che viene licenziato e che nel corso dell’anno solare è stato iscritto negli elenchi dell’Inps hanno diritto alla disoccupazione Agricola, sia che abbiano contratti a tempo indeterminato o a termine, l’importante è il rispetto di quelle 51 giornate contributive, complessive. Il termine per la presentazione di tale domanda scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è lavorato.

L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate (requisiti normali), ovvero di 312 giornate (requisiti ridotti).

Da quest’anno non esistono più distinzioni tra trattamento ordinario e trattamento speciale, per tutti la misura dell’indennità è pari al 40% del salario per il numero delle giornate lavorate.

Il lavoratore agricolo deve compilare la domanda e presentarla presso gli uffici dell’Inps della sua zona di residenza, o per posta (o fax) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita entro il 31 marzo, e l’Inps a titolo di contributo di solidarietà trattiene il 9% del trattamento economico di disoccupazione fino ad un massimo di 150 giornate.

Ai fini della pensione di anzianità continuano ad essere accreditate 90 giornate del precedente trattamento speciale ai lavoratori che sono stati occupati nell’anno con più di 100 giornate. Contestualmente alla richiesta dell’indennità di disoccupazione può essere richiesto l’assegno per il nucleo familiare.

Fonte: www.inps.it