La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176 del 15 maggio 2010, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 2008, a seguito del ricorso presentato da alcune regioni (Toscana, Basilicata, Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Piemonte).
In seguito a ciò sono ripristinate le competenze delle regioni in materia di apprendistato a seguito del rifiuto parziale della Corte Costituzionale dell’art. 23, comma 2 del suddetto decreto anti-crisi, articolo che apriva la strada al cosiddetto canale aziendale della formazione in ambito di apprendistato, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale.
In definitiva, dal comma 5-ter, viene eliminata la facoltà per la contrattazione collettiva di disciplinare autonomamente la formazione in apprendistato, senza tenere conto della disciplina regionale.
La Corte ha ritenuto legittimo, invece, il resto dell’art. 23, che ridetermina la durata del contratto di apprendistato professionalizzante: cancellata la durata minima del contratto, mentre rimane il termina massimo di 6 anni.