Le nostre amate Ferie un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, concesse per permettere al lavoratore stesso il reintegro delle energie psicofisiche, dovuto all’impegno verso il prorio lavoro.
Il lavoratore dipendente, per legge, ha diritto a 4 settimane di ferie nell’arco di un anno solare. Questo periodo va goduto da parte del lavoratore per 2 settimane consecutive, e per le restanti altre due settiamane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno in maturazione. Inoltre, per calcolare la maturazione dei periodi di ferie è necessario fare riferimento al contratto collettivo e alla durata della prestazione lavorativa, poiché un lavoratore che non lavora per l’intero anno avrà diritto ad un numero di ferie proporzionali al servizio effettivamente prestato.
Nel caso in cui il lavoratore perde il posto di lavoro, le ferie maturate vanno quantizzate e pagate dal datore monetariamente. Le Ferie maturano anche qualora il lavoratore si assenti dal lavoro per cause a lui indirette come ad esempio:
• per malattia
• per maternità o congedo parentale
• per congedo matrimoniale
• per infortunio
• per ferie
• per incarichi presso seggi elettorali
• per richiamo alle armi
• per permessi retribuiti
• per contratti di solidarietà
Entro il 3o giugno di ogni anno i datori devono concedere ai lavoratori dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti.
Il termine ultimo che i datori hanno per poter regolizzare il pagamento dei contributi sulle ferie non godute, da parte dei dipendenti è il 16 agosto