Con la circolare n. 35/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la validità trimestrale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori e per le attestazioni SOA.
Il Ministero, pertanto, sulla base della determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici, e tenuto conto delle recenti pronunce giurisprudenziali in merito, ha dettato le indicazioni sulla validità temporale del DURC in materia di contratti pubblici.
Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio e deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
La legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, nei casi previsti dalla legge.
L’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione,può, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Fermo restando il vincolo dell’utilizzo del DURC nell’ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante potrà utilizzare il documento oltre che ai fini della partecipazione anche ai fini dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto, a condizione che lo stesso risulti emesso in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella dell’aggiudicazione e/o stipula del contratto.
Si precisa, inoltre, che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.
Nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi, in presenza delle condizioni previste dalla legge (5), devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
In ordine alla validità di tale documento, si conferma che l’art. 7, comma 1, del DM 24 ottobre 2007, ha stabilito che l’attestazione di regolarità ha validità mensile.
Tale termine continuerà, pertanto, ad avere validità anche successivamente alla presente circolare.
Al riguardo si rammenta che l’elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dell’edilizia, non potrà essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nell’ambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda altresì le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale potrà consentire l’utilizzo del medesimo documento per l’intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.