Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, comma 151 (incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile).
Il decreto interministeriale prevede che le aziende che intendano fruire dei benefici contributivi di cui all’articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009, ed abbiano stipulato il contratto prima della pubblicazione dello stesso, presentino la domanda entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.
Considerato, tuttavia, che la presentazione della domanda potrà avvenire solo in via telematica, mediante il servizio online per le Aziende e i Consulenti “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” – DiResCo –, si ritiene opportuno, in analogia con quanto disposto dal decreto interministeriale n. 53343 del 26 luglio 2010 per la fruizione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 134, della legge n.191/2009, che anche per fruire dei benefici contributivi di cui all’articolo 2, comma 151, della legge n. 191/2009, in relazione ai contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell’INPS, la domanda debba essere trasmessa entro il mese successivo alla pubblicazione delle suddette istruzioni.
Si precisa che tale diverso termine della presentazione delle domande non incide sulla possibilità delle aziende di fruire dell’incentivo in esame.
Infatti, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro, essendo pertanto irrilevante la priorità nella presentazione delle domande.