Il contratto di apprendistato secondo l’articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 soggiaceva, per le regolamentazioni dei profili formativi, alle Regioni.
Con il decreto legge n. 112/2008, in vigore dal 25 giugno 2008 sono state introdotte alcune modifiche, che hanno necessitato dei chiarimenti di recente dalla Circolare n. 27 del 10 novembre 2008. (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato_professionalizzante/sintesi.html)
Vediamo due chiarimenti:
Il contratto di apprendistato è da giugno praticabile anche senza la regolamentazione regionale qualora si è in presenza di formazione esclusivamnete in azienda (che si può espletare sia internamente o esternamente all’azienda, ma sempre sotto le direttive dell’azienda che stipula il contratto).
Il contratto collettivo di ogni livello (nazionale, territoriale, aziendale) può dettare la nozione di formazione interna, cioè “i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali”. Sono dunque i contratti collettivi, di ogni livello, a stabilire cosa debba intendersi per “formazione esclusivamente aziendale” e a determinare il monte ore dì formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessario per la acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Questo significa che, in assenza della regolamentazione regionale o laddove mancano regolamentazioni per alcune figure professionali, è possibile stipulare ugualmente rapporti di apprendistato.
Cambia anche il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, cioè le aziende possono stipulare contratti inferiori ai due anni.
Questo, sebbene a primo sguardo appare svantaggioso per l’apprendista, è un cambiamento che richiama il potere di autoregolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale, che può ora individuare percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni, laddove la qualifica professionale stessa necessiti di un percorso formativo più breve.
Come dire, in soldoni, che non tutte le stesse professioni necessitano degli stessi tempi di formazione.
Il contratto di apprendistato, ricordiamo, può essere trasformato in qualunque momento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il datore di lavoro può conservare per un anno, a far data dalla trasformazione, lo stesso regime contributivo del contratto di apprendistato come previsto dall’art. 21, comma 6, della legge n. 56/1987.
Si applica a soggetti dai 18 a massimo 29 anni (anche se ci sono variazioni in base ai profili professionali).