L’art. 1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero – per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative – dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.
Altro punto fondamentale e l’introduzione dell’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Al fine dei controlli sanitari si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso. Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.
Ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati.
Pertanto attualmente i punti fermi nell’erogazione della malattia sono i seguenti salvo condizioni più favorevoli previste nei singoli contratti collettivi:
- Primi tre giorni — Il periodo non è indennizzato
- Dal 4° giorno al 20° — 50% della retribuzione
- Dal 21° giorno al 160° — 66,66% della retribuzione
In caso di ricovero ospedaliero:
- Primi tre giorni — il periodo non è indennizzato
- Dal 4° giorno al 20° — 20% della retribuzione
- Daò 21° al 160° — 26,66% della retribuzione
Gentilissimi,
un’informazione: ma per il contratto CCNL commercio, la retribuzione in caso di malattia per apprendisti come viene determinata? c’è integrazione da parte del datore di lavoro? se si in quale misura? e la % di contribuzione a carico inps è 50% dal 4 al 20 giorno e 66.66% dal 21 giorno al 180 come per i lavoratori subordinati?
In attesa
Grazie mille!!!!!
C.