Come, nel mio precedente articolo, evidenziavo la possibilità grazie al decreto anticrisi, e con esse l’articolo 19 ter. del provvedimento legislativo che ha riaperto per il triennio 2009-2011 la possibilità per i titolari di azienda commerciale di ottenere un indennizzo (o equo – indennizzo), pari al trattamento minimo di pensione, in caso di cessazione di attività individuale con riconsegna della licenza all’autorità competente.
Ecco di seguito alcune precisazioni:
Riguarda i commercianti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori:
• Attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
• Attività commerciale su aree pubbliche,
• Attività di agenti o rappresentanti di commercio,
• Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Per avere diritto all’indennizzo, tali lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, devono possedere determinati requisiti di età (62 anni se uomini, 57 anni se donne); devono inoltre essere iscritti da almeno 5 anni, al momento della cessazione dell’attività, nella gestione dei commercianti.
IL PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’indennizzo spetta a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, si verifichino:
• La cessazione definitiva dell’attività commerciale,
• La riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata,
• La cancellazione del titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
• La cancellazione del titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio,
• La cancellazione del titolare dell’attività di agente e di rappresentate di commercio dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio.
Per ulteriori informazioni è preferibile contattare direttamente un patronato, o rivolgersi all’ufficio di competenza della propria regione della Camera di Commercio.
perchè le agnezie di viaggi non hanno diritto alla rottamazione delle licenze? Non ci sembra giusto,inqunto si tratta di attività commerciale al minuto