Utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici

31 Mar    Norme e Leggi

 

L’Inps, tramite la circolare n. 44 del 23 marzo 2009, chiarisce l’utilizzo dei buoni lavoro nell’ambito dei lavori domestici ex art. 70, lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Il Ministero ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 16 bis, commi 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, come convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l’espletamento di attività domestiche, con l’esclusione delle prestazioni rese “per esigenze solo temporanee di lavoro domestico”.

Tramite l’utilizzo dei buoni lavoro (c.d. voucher) i committenti corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 70 del predetto d.lgs. n. 276/2003, “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.

Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Va precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. 

Inoltre, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (fermo restando che sono disponibili buoni ‘multipli’, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

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