Al VIA oggi l’I.V.A. per Cassa

27 Apr    Norme e Leggi
Oggi scatta l’IVA PER CASSA.

Diventa attuativa da oggi la normativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto 26 marzo 2009 del ministero dell’Economia e delle Finanze che dà, il via alla possibilità di poter optare per il “pagamento” dell’imposta al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. Una deroga – che va ad aggiungersi ad altre già normativamente previste dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008).

Naturalmente la normativa riguarda tutte quelle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, da parte di soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato – o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare – un volume d’affari non superiore a 200mila euro.

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’imposta, così come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o committenti assoggettati al regime del reverse charge.

La Novità è che la fattura per poter usufruire dell’agevolazione per cui si vuole godere dell’Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l’indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.

La mancata annotazione produrrà l’assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.
L’IVA diventa esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo. Nel caso di pagamento parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
In ogni caso scatta l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Eccezione alla regola, l’assoggettamento del cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.

Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’imposta, l’operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’Iva diviene esigibile (per il pagamento o il trascorrere dell’anno).
Nel caso in cui nel corso dell’anno si supera il limite dei 200mila euro, previsto dalla Legge, la differenza verrà trattata secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a esigibilità differita le operazioni ancora “in piedi”, precedentemente effettuate.

 

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