Importante novità in merito alla possibilità di riconoscere al padre lavoratore il diritto di congedo anche in determinate condizioni familiari.
Secondo la direzione Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro (circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009) il diritto di congedo, durante il primo anno di vita del bambino, spetta anche al Padre lavoratore anche quando l’altro genitore svolge attività di lavoro casalingo.
Il diritto di congedo è riconosciuto dall’ all’art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151.
Il dubbio era se anche il padre potesse beneficiare dei permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, fosse, comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.
Secondo la giurisprudenza prevalente la casalinga è considerata come lavoratrice a tutti gli effetti.
Quindi , il lavoratore padre ha diritto ad fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.