Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato l’utilizzo, da parte del datore di lavoro, delle impronte digitali dei propri dipendenti come mezzo per la rilevazione dell’orario di lavoro.
Il divieto nasce innanzitutto dall’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/70: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Inoltre il datore di lavoro non può trattare dati personali del lavoratore senza un giustificato motivo.
Il caso era emerso a seguito di una segnalazione fatta all’Autorità per una presutna violazione fatta da un datore di lavoro che aveva adottato un sistema di rilevazione biometrica al posto del dispositivo di marcatura del cartellino.
Il Garante si era già espresso in tale senso con la Sentenza Cassazione civile 09/02/2009, n. 3194 dove chiariva che “se non vi sono particolari esigenze di sicurezza i datori di lavoro non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti”.