Sono evidenti i vantaggi offerti ad entrambe le parti ( datore di lavoro e lavoratore) grazie alla particolare configurazione del rapporto:
– il datore di lavoro/committente può beneficiare di prestazioni occasionali a fronte di esigenze della stessa natura, con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di vertenze;
– il lavoratore può integrare le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo inoltre della tutela previdenziale e assicurativa
Il lavoratore, in sostanza, non viene assunto ma viene utilizzato solo nei casi di necessità e viene retribuito attraverso dei ‘’buoni’’. Ma andiamo con ordine:
In premessa bisogna sottolineare che sono state diverse le modifiche normative avvenute nel tempo ( l’ultima con la Legge n. 33/2009) che hanno riscritto l’articolo 70 del Decreto Legislativo 276/2003 e proprio a seguito dell’ultima rivisitazione si intendono prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici. Con la circolare n. 44/2009 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo delle prestazioni di tipo accessorio nell’ambito di tali attività lavorative. E’ tuttavia da evidenziare che si può ricorrere ai voucher per i lavori domestici solo per quelle attività che, per la loro natura occasionale e accessoria, non hanno tutela previdenziale e assicurativa e, quindi, per le attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico è soggetto per legge all’obbligo assicurativo), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo e che, comunque, non danno luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro annui.
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico. Ricordiamo che l’art.1, comma 2, del dlgs 276/2003 stabiliva, inizialmente, la non applicazione del decreto stesso alle Pubbliche amministrazioni. Tuttavia, con la Legge 33/2009 viene introdotta un’eccezione esplicita all’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione della legge Biagi. Le amministrazioni pubbliche potranno, dunque, acquisire prestazioni lavorative per allestire manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli, avvalendosi di collaborazione esterna.
e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei periodi di vacanza è richiamato quanto già precisato dal Ministero del lavoro sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare 3 febbraio 2005, n. 4 secondo cui s’intende:
– per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il
lunedì dell’Angelo;
– per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
f) di attività agricole di carattere stagionale per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lettera e) nei confronti di aziende di qualunque dimensione ovvero delle attività agricole svolte a favore di aziende con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. La finalità, anche in questo caso, è non solo quello di ridurre il fenomeno del lavoro ‘’nero’’ che talvolta si annida nel settore terziario in genere ma anche quello di venire incontro alle esigenze di flessibilità richieste in modo particolare da questi settori. Considerato l’esito positivo della sperimentazione in agricoltura ed in attesa di una compiuta applicazione di questa modalità di lavoro, l’Inps ha fornito con la circolare n. 104 dell’1.12.2008 le prime istruzioni per la richiesta ed il rilascio dei “buoni” che il committente provvederà a consegnare al lavoratore quale corrispettivo della prestazione resa.
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. A tal proposito, in risposta a quesito formulato dalla Federazione Italiana Editori Giornali, il Ministero del Lavoro, con interpello numero 17 del 5 marzo 2009, ha riconosciuto la possibilità di instaurazione della tipologia lavorativa di natura accessoria in tutti quei casi, caratterizzati dall’occasionalità della prestazione lavorativa, di distribuzione ambulante di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (cosiddetti free press), di promozione ambulante, anche presso rivenditore e spazi commerciali, di prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica e di distribuzione ambulante di volantini pubblicitari o altro materiale informativo collegato alla stampa quotidiana o periodica, che possono essere ricondotti nella indicazione normativa, da intendersi in senso generico, delle attività di “consegna porta a porta” e di “vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica”.
h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese,
in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito come ad esempio i cassintegrati oppure i lavoratori in mobilità. Attenzione però : i mesi di contribuzione figurativa maturati durante il godimento degli ammortizzatori sociali vengono sostituiti dai periodi accreditati presso la gestione separata Inps per lavoro accessorio. In tal caso è opportuno valutare la convenienza ai fini pensionistici.