Come e ben saprete la formula contrattuale della collaborazione coordinata continuativa ( meglio conosciuta come Co.co.pro , è stata sostituita dal contratto di collaborazione a progetto. La normativa che regola questa tipologia contrattuale è piuttosto complessa ed essere informati al riguardo è fondamentale se consideriamo che è una tra le più diffuse.
Il Co. Co. Co. comportava l’instaurazione di un rapporto di lavoro che rappresentava una soluzione ibrida a metà strada tra la posizione del lavoratore autonomo e quella del lavoratore subordinato, che faceva si che i datori di lavoro potessero sottrarsi ad una serie di adempimenti che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato.
Con l’approvazione della tanto contestata legge 30/2003 ( la nota legge Biagi), si è cercato di porre fine a tale condizione di ambiguità regolando la figura professionale del collaboratore.
I relativi principi sono dettati dagli articoli compresi tra il 61 e il 69 del testo di legge in questione. Secondo la normativa vigente tale rapporto di lavoro dovrà essere caratterizzato in primo luogo dal contenuto prevalentemente personale della prestazione di lavoro richiesta e dall’assenza di un vincolo di subordinazione. Presupposto necessario per questa tipologia di contratto secondo legge, è anche l’esistenza di un preciso progetto di lavoro fissato dal committente.
Come i contratti tradizionali, dovrà essere stipulato in forma scritta e in esso dovranno essere specificate: la durata esatta della collaborazione, l’indicazione del programma ( o progetto) di lavoro o delle sue fasi, i criteri per la determinazione della retribuzione ed il suo ammontare, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la disciplina degli eventuali rimborsi spese e le eventuali misure adottate a garanzia della salute del lavoratore. Questi sono gli elementi principali del contratto ma al suo interno non dovranno mancare un ben più ampio numero di specifiche legate al singolo caso.