Ai fini dell’accredito figurativo, dei contributi previdenziali dovuti in caso di maternità o congedo parentale, sono validi i periodi di:
–Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto (congedo di maternità). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l’astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria.
– Astensione facoltativa (congedo parentale) per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti, dei genitori naturali, per quanto riguarda l’astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere esercitate nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell’adozione o dell’affidamento l’età del bambino è compresa tra i sei e i dodici anni.
– Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell’assenza; se il bambino ha un’età compresa tra i tre e gli otto anni, l’assenza non può superare i cinque giorni l’anno per ciascun genitore.
– Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un’ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
– Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
– Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non sia ricoverato.
– Assenza per congedo straordinario per l’assistenza di persone con grave handicap per la durata massima di due anni. Il congedo può essere chiesto dai genitori o, in caso di decesso di entrambi, dai fratelli o dalle sorelle del disabile.
L’accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l’ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.
Buongiorno,
potete spiegarmi che relazione c’è tra il diritto all’indennità di disoccupazione e i contributi figurativi dei congedi parentali (al 30% e allo 0%)?
in poche parole, se durante il mio contratto a tempo determinato usufruisco dei congedi parentali per i miei figli di 1 anno e di 4 anni, maturo il diritto alla disoccupazione? e questo come influisce sul calcolo dell’indennità che eventualmente percepirei?
Grazie mille se mi potete aiutare….
Penelope