E’ una delle “novità” introdotte nel nostro paese dalla Legge Biagi, ma in realtà si tratta di una forma contrattuale che negli Stati Uniti era già in uso e solo dal 1998 è stata introdotta in Italia, ma con scarsi risultati, con la circolare del ministero del Lavoro n. 43.
Il lavoro ripartito o Job Sharing, viene regolato dall’art.41 del D.L. 276/2003, in attuazione della Legge Biagi. In pratica è una particolare formula contrattuale, dove due persone svolgono lo stesso incarico, legati dal cosiddetto “vincolo di solidarietà” e vengono regolarizzate con un unico contratto, che regola sia il valore in termini percentuali di lavoro, tra i due soggetti, che anche l’orario di lavoro, il luogo di lavoro e la contribuzione lavorativa.
In caso di job sharing, sono quindi i due lavoratori stessi a fissare di comune accordo, la suddivisione degli orari e dei turni, impegnandosi alla reciproca sostituzione in caso di necessità. Infatti, dovendo entrambi svolgere le stesse mansioni, in caso di assenza per malattia o maternità, il lavoratore rimasto in servizio dovrà farsi carico individualmente di tutte le mansioni previste dal contratto.
Va inoltre sottolineato che, in caso di recesso di uno dei due soggetti, viene comunque fatto valere il vincolo di solidarietà, perciò il contratto di lavoro ripartito viene considerato estinto per entrambi. Per quanto riguarda il compenso, in rispetto del principio di non discriminazione, è stabilito che entrambe i lavoratori dovranno ricevere una retribuzione equivalente a quella di ogni altro lavoratore a tempo pieno ma determinata in base alle prestazioni lavorative effettivamente svolte.
Va inoltre ricordato che contratto di job sharing rientra nella categoria dei contratti atipici.