Il contratto a progetto
Vediamo insieme, passo per passo, in cosa consiste il cosiddetto “contratto a progetto”.
La nozione è stata introdotta dall’articolo 61 della Legge Biagi, attuata dal decreto 276/2003, con cui la maggior parte delle Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.) viene destinata all’estinzione lasciando il posto al nuovo contratto.
La finalità principale è quella di garantire, rispetto al vecchio Co.Co.Co., delle maggiori tutele a chi è assunto con questo contratto, molto diffuso specialmente per i primi incarichi.
Come il vecchio contratto, prevede un lavoro in favore di un committente svolto in forma autonoma e in modo continuativo, pur non essendo un dipendente dell’azienda.
A differenza del vecchio contratto, però, il contratto a progetto presenta delle ulteriori caratteristiche distintive:
- deve ricondursi a uno o più progetti o programmi di lavoro specifici;
- deve essere gestito in autonomia dal collaboratore in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento con il committente per l’organizzazione del lavoro.
Il contratto a progetto presenta dei requisiti che devono essere rispettati:
- deve essere redatto in forma scritta;
- deve avere una durata specifica riportata sul contratto o comunque determinabile; il recesso è ammesso solo per giusta causa;
- deve essere individuabile l’oggetto del progetto;
- devono essere determinati il corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, eventuali rimborsi ulteriori; la retribuzione deve tenere conto dei normali compensi percepiti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
- devono essere determinate le modalità di coordinamento tra collaboratore e committente;
- devono essere predisposte le eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore.
Non si tratta di un rapporto di lavoro in esclusiva, per cui, per il committente, è possibile firmare più contratti a progetto contemporaneamente, purché sia in grado di portarli a termine tutti con la stessa diligenza. Mantiene il diritto di autore su eventuali lavori intellettuali.
Ci sono delle tutele limitate al riguardo di malattia, infortunio o gravidanza. In questi casi, il rapporto di lavoro può essere esclusivamente sospeso. Per quanto riguarda infortunio e malattia, viene sospeso senza proroga del contratto e termina normalmente alla scadenza prevista. Il recesso può avvenire soltanto se la sospensione supera il periodo di 1/6 della durata del contratto. Per la gravidanza, invece, la sospensione prevede una proroga del contratto per 180 giorni. Non è prevista nessuna ulteriore tutela economica per questi casi, né la possibilità di avere ferie retribuite, non essendo il collaboratore un dipendente a tutti gli effetti.
È importante ricordare che il contratto a progetto non è stipulabile da chiunque. Esso infatti non è ammesso per tutta una serie di categorie lavorative, che elenchiamo qui di seguito:
- per gli agenti o rappresentanti di commercio;
- per i pensionati oltre il 65° anno d’età;
- per chi fa parte di organi di amministrazione e controllo di società;
- per chi fa parte di collegi e commissioni;
- per gli atleti che svolgono prestazioni sportive in autonomia;
- per le collaborazioni coordinate e continuative con le pubbliche amministrazioni;
- per le collaborazioni coordinate e continuative a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- per i liberi professionisti che esercitano professione intellettuale per i quali è necessaria l’iscrizione ad Albi professionali (avvocati, dottori, commercialisti, giornalisti, architetti, ingegneri, ecc) pena cancellazione o sospensione degli iscritti. Dunque non può applicarsi nemmeno ai numerosi praticanti iscritti presso studi professionali delle varie categorie.
