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Lavoro Interinale

LAVORO INTERINALE (ORA LAVORO A SOMMINISTRAZIONE O STAFF LEASING)

Lavoro interinale significa lavoro di carattere temporaneo, provvisorio. Rappresenta quindi una forma di rapporto di lavoro che ha durata limitata nel tempo ed è regolato in Italia a partire dagli anni ‘90 quando sul mercato si è cominciata a far sentire la necessità di introdurre la flessibilità nei rapporti di lavoro.

L’introduzione di questa tipologia di contratto lavorativo si deve infatti alla Legge Treu, la legge 24 giugno 1997, n. 196 che successivamente ha subito varie modifiche, la più rilevante delle quali è la la cosiddetta Legge Biagi (legge 30/2003).

LE AGENZIE INTERINALI

Tre sono le figure coinvolte nel lavoro interinale:

1-Il prestatore di lavoro, quindi la persona che cerca lavoro.
2-L’azienda utilizzatrice, ovvero che richiede il lavoro.
3-L’agenzia somministratrice di lavoro, cioè l’agenzia di lavoro interinale che fa da intermediaria tra gli altri due soggetti.

Le agenzie di lavoro interinale sono specializzate nel fornire all’abbisogna e per il periodo necessario le professionalità richieste.

Il lavoratore è dipendente dalle aziende fornitrici e da queste viene retribuito, ma presta il suo lavoro presso altre aziende utilizzatrici che hanno bisogno della figura in questione per i periodi di tempo determinati.

Tutti coloro che sono in cerca di un lavoro possono inviare ad una agenzia interinale, diffuse in tutto il territorio nazionale, un curriculum oppure prendere contatti diretti recandosi presso queste per un colloquio.

Il lavoro interinale può essere solo a tempo determinato, ma nel caso di somministrazione di lavoro l’assunzione dell’impresa fornitrice può essere anche a tempo indeterminato. É una forma poco frequente e prevista per i profili professionali più richiesti dal mercato come i meccanici, gli idraulici, il personale amministrativo-contabile.

Il dipendente della società interinale non è però retribuito per i periodi di inattività, per i quali riceve solo un’indennità di disponibilità.
La normativa fissa poi in due anni la durata massima che un lavoratore può passare in “missione” presso un cliente.

IL DIBATTITO: PRECARIETÀ E FLESSIBILITÀ

Molto spesso nel dibattito politico quando si fa riferimento al lavoro interinale, al mondo delle giovani generazioni ed alle problematiche che questi devono affrontare nell’approcciare il difficile mondo del lavoro, si utilizzano termini come precarietà e flessibilità.

Cerchiamo di contribuire in maniera positiva a questo dibattito fornendo almeno una breve definizione di questi termini.

Con il termine precariato si intende la condizione di quelle persone che vivono, generalmente senza volerlo, in una situazione lavorativa che ha sostanzialmente due fattori di insicurezza: la mancanza di continuità lavorativa e la mancanza di un reddito adeguato da prendere in considerazione per pianificare la propria vita presente e futura.

In questa insicurezza è presente anche la consapevolezza della difficoltà a maturare contributi pensionistici che permettano di raggiungere una pensione adeguata e di accumulare sufficienti risparmi per affrontare in sicurezza i periodi di inevitabile disoccupazione.

La flessibilità è il concetto in base al quale un lavoratore non rimane costantemente ancorato al proprio posto di lavoro a tempo indeterminato, ma questo muta più volte nell’arco della propria vita lavorativa pur in una continuità di reddito.

Questo, si è concordi spesso nei dibattito, dovrebbe essere l’obiettivo verso cui muovere il mercato del lavoro: la sicurezza di un reddito congiunta alla flessibilità lavorativa necessaria ad una economia moderna.

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