Lavoro Occasionale e Lavoro Occasionale Accessorio

La riforma Biagi ha disciplinato anche i contratti di lavoro occasionale e occasionale accessorio.

IL LAVORO OCCASIONALE

Le prestazioni occasionali sono attività lavorative di natura autonoma realizzate senza il vincolo della subordinazione e con il carattere dell’occasionalità.
Non è richiesta l’iscrizione in un albo professionale né l’apertura di una partita IVA, poiché il corrispettivo versato dal datore di lavoro è soggetto ad una ritenuta d’acconto del 20%.

La legge Biagi ha inoltre stabilito dei precisi limiti al contratto di lavoro occasionale soprattutto per evitare abusi. Infatti questa figura contrattuale, lavorando al servizio dello stesso committente, non può nello stesso anno solare collaborare per più di 30 giorni né percepire un compenso che superi i 5mila euro.
Nel caso il reddito annuo ricavato sia superiore a tale cifra vi è l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS dei collaboratori.

Questo tipo di contratto può essere concluso per qualsiasi genere di attività lavorativa .

IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

Si tratta di prestazioni di natura occasionale svolte da persone non ancora entrate nel mercato del lavoro (disoccupati, casalinghe, disabili) o in procinto di uscirne (pensionati) o ancora da soggetti a rischio di esclusione sociale.

Queste nuove forme di contratti di lavoro si propongono è di far emergere il sommerso che spesso accompagna particolari attività lavorative e promuovere l’inserimento di fasce deboli nel mondo del lavoro.

Solo alcune attività possono essere regolate da questa forma di contratto come:

– Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, come l’assistenza ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con handicap.
– L’insegnamento privato supplementare.
– I piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione di edifici anche monumentali.
– La collaborazione a manifestazioni culturali, sociali o sportive.
– La collaborazione con associazioni di volontariato ed enti pubblici per l’esecuzione di lavori di solidarietà o di emergenza (in caso di calamità naturali ad esempio).

Limitazioni. I paletti posti a limitare possibili abusi hanno stabilito che:

-L’attività occasionale di tipo accessorio non deve superare i 30 giorni in un anno solare, anche se a favore di più committenti.
– I compensi per tale attività complessivamente non devono superare i 3000 euro.

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