Assenze per legge

27 Ott    Norme e Leggi

Il Parlamento ha recentemente approvato il disegno di legge in materia di lavoro pubblico e privato che di particolare interesse anche per la scuola.

Di particolare interesse l’art. 18 prevede che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Nel periodo in cui il dipendente è collocato in aspettativa non si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità: in pratica un insegnante che decida di dedicarsi in via esclusiva ad una libera professione può ricorrere ad un anno di aspettativa per poter ponderare meglio la propria scelta.

L’articolo 23 contiene una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, del lavoratori pubblici e privati.

Per il comparto scuola queste norma significa che l’intera materia non potrà più essere definita per via contrattuale ma dovrà sottostare alle disposizioni di legge.

L’ultimo comma dell’articolo 48 è quello che sta facendo discutere più di tutti perché stabilisce che “l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.

In concreto passa definitivamente il principio per cui l’obbligo di istruzione si può assolvere anche al di fuori del sistema scolastico.

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