Con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010 sono state emanate disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione(CE) n. 987/2009.
Le prestazioni di disoccupazione sono esportabili e, cioè, pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Tuttavia, in determinati casi e in presenza di particolari condizioni, è previsto che lo Stato di residenza sia tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che abbia svolto la sua ultima attività lavorativa in un altro Stato membro.
In particolare il lavoratore frontaliero ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004).
Infatti, il frontaliero risiede in modo stabile (rientrandovi giornalmente o settimanalmente) in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita l’attività lavorativa ed in caso di disoccupazione completa (cessazione del rapporto di lavoro) perde ogni legame con lo Stato membro di occupazione e deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.
Peraltro, per i lavoratori agricoli frontalieri che hanno esercitato l’attività in Italia, valgono le specifiche disposizioni di cui al paragrafo successivo.
Lo status di “frontaliero” non pregiudica, in presenza dei requisiti normativamente previsti, il diritto del lavoratore agricolo cittadino comunitario che svolga attività agricola in Italia all’indennità di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dell’Istituto.