Interpello n. 49/2008 L. 407/90 e anzianità di disoccupazione

Si riporta in modo integrale l’interpello n. 49/2008 relativo alla decorrenza dell’anzianità di disoccupazione e relativi benefici contributivi riservati ai datori di lavoro. Pertanto si consiglia sempre e comunque di dare la propria disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego appena si perde il proprio lavoro.

 

“Interpello 49/2008 Ministero del Lavoro, della Salute  e delle Politiche Sociali.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – decorrenza dell’anzianità di disoccupazione/inoccupazione e benefici contributivi ex L. n. 407/1990. 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla decorrenza dello status di disoccupazione/inoccupazione  in relazione all’accesso ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990. 

In particolare, si chiede di conoscere se, ai fini dei dell’accesso ai benefici di cui trattasi, la decorrenza dello  status in parola debba riconnettersi  al momento in cui il soggetto disoccupato/inoccupato si presenta ai Servizi competenti per rendere la prevista dichiarazione di disponibilità ad un nuovo impiego, oppure al diverso momento, in ipotesi anche anteriore, indicato dal medesimo nella predetta dichiarazione.  

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale  del Mercato del Lavoro e della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali, si rappresenta quanto segue. Per sciogliere il nodo interpretativo giova in via preliminare osservare che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/2002, lo stato di disoccupazione è definito dall’art. 1 del citato Decreto quale “condizione del soggetto privo di lavoro,  che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. 

Ai sensi del successivo art. 3, inoltre, la condizione di stato di disoccupazione deve essere comprovata dalla “presentazione dell’interessato presso  il Servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata  da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”. 2 Come peraltro evidenziato dallo stesso interpellante, questo Ministero già con la risposta ad interpello del 2 novembre 2006, ha avuto modo di  precisare – richiamando  le circolari INPS n. 117/2003 e n. 51/2004 – che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dalla citata L. n. 407/1990, è necessaria, ai fini della prova della condizione di disoccupazione, la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro. Ciò premesso, in risposta al quesito proposto, occorre tener presente – come evidenziato dai chiarimenti dell’Istituto – che per la fruizione dei predetti benefici contributivi  è condizione imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione. Al riguardo, va rilevato che esigenze pubblicistiche di certezza implicano che solo nel momento in cui l’interessato dichiari il proprio stato di disoccupazione al Centro per l’impiego, si ha certezza della immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del medesimo e che, pertanto, solo in detto momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione. In base a tale argomentazione si ritiene pertanto che per stabilire il momento dal quale decorre lo  status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici  contributivi ex L. n. 407/1990, occorre necessariamente avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell’interessato della dichiarazione prevista dal menzionato art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l’impiego. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) “

DaGiovanni

Consulente del Lavoro dal 1998

2 commenti

  1. salve se e possibile sapere un’informazione in merito alla L407 e vorrei capire se effettivamente come sentito da colleghi che dal 01/01/2012 non è più prevista ma serve solo l’anzianità di iscrizione all’ufficio dell’impiego,per favore se qualcuno sa qualcosa rispondetemi a capricc@hotmail:disqus .it vi ringrazio anticipatamente cordiali sauti niky

  2. Buongiorno ti ringrazio per avere pubblicato questo articolo .
    Grazie a lei ho capito che grazie a questa legge perderò il mio lavoro perche il mio datoroe di lavoro mi voleva assumere con la legge 407/90 pero io sono iscrito al ufficio collecamento solo da 1 quindi mi manca un altro anno per potere benificiare della legge .Il mio datore di lavore mi ha fatto capire che non mi potra assumere senza questa leggge. Come posso fare per benificiare lo stesso di questa legge essendo inoccupato pero iscritto al centro impiego da solo 1 anno . O devo rubare per strada per un anno .
    grazie e scusatemi sia per l italiano perche non lo sono e sia per lo sfogo se voletemi contattare msldimessina@hotamil.com non esitare a contattarmi mi serve per martedi quesata legge
    se non nnt lavoro
    complimento di nuovo per l articolo finalmente ci sono persone poffessionale in giro sono rare qui

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