Per il prestatore di lavoro l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente. Con riferimento alle impresa familiari è stabilito che le stesse possono utilizzare tali prestazioni per un importo annuo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Si precisa, inoltre, che queste attività non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. Inoltre non maturano il TFR , le ferie, le trasferte, gli straordinari, ecc…Infine vale la pena sottolineare che l’ utilizzo del lavoro accessorio da parte dei cittadini extracomunitari, non consente né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Adempimenti
Va detto che non viene richiesta la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Non solo : il committente non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego e gli utilizzatori del vouchers non vengono nemmeno registrati sul Libro Unico del Lavoro in possesso del datore di lavoro. Resta, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione preventiva all’INAIL.
Acquisto e riscossione di buoni cartacei. I voucher sono acquistabili dai committenti presso le sedi provinciali Inps. La riscossione, da parte dei prestatori, può avvenire presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale.
Entrambe le procedure sono state predisposte per garantire ai committenti e ai prestatori la possibilità di scegliere tra più canali di accesso e per ridurre gli adempimenti per ciascuna delle parti. Tali procedure sono comprensive, come accennato, delle comunicazioni Inail da effettuare prima dell’inizio della prestazione, che devono contenere l’attività affidata al lavoratore, il luogo e il periodo della prestazione, i dati anagrafici del committente e del prestatore. Deve, inoltre, essere comunicata preventivamente all’Inail anche qualsiasi variazione che riguardi una cessazione, una nuova assunzione o una modifica di attività.